Per poter partecipare ad un programma di raccolta punti e usufruire così di piccoli vantaggi, il cliente non deve essere obbligato ad esprimere il consenso a ricevere pubblicità.

Il principio è stato ribadito dal Garante privacy che ha vietato a una nota marca di pannolini l’ulteriore trattamento per finalità promozionali dei dati di oltre un milione e mezzo di persone, acquisiti in modo illecito mediante il form “raccolta punti” del sito della società.

Dagli accertamenti svolti, il Garante, in collaborazione con il Nucleo speciale privacy della guardia di finanza, a seguito di una segnalazione, dovrà designare - quando previsto - un responsabile per la protezione dei dati (Rpd/Dpo). Sarà infine istituito un Organismo di monitoraggio (Odm) indipendente, esterno all’Ancic, composto da soggetti scelti secondo i criteri di onorabilità, autonomia, indipendenza e professionalità previsti dal Regolamento Ue e dettagliati nelle Linee guida europee recentemente approvate in via definitiva. L’Odm dovrà verificare l’osservanza del codice di condotta da parte degli aderenti e gestire la risoluzione dei reclami.

L’Autorità segnala che ha approvato il codice di condotta, ma ne ha subordinato l’efficacia al completamento della fase di accreditamento dell’Organismo di monitoraggio, come previsto dal Regolamento Ue sulla privacy. Per procedere in tal senso occorrerà però aspettare la conclusione dei lavori - in seno all’Edpb, organismo che riunisce tutti i Garanti europei - per la definizione di criteri uniformi per l’accreditamento. Nel sottolineare l’importanza del nuovo Codice di condotta, l’Autorità ricorda che il suo rispetto potrà servire alle imprese a dimostrare la conformità alla normativa del trattamento dei dati personali da esse effettuato.